(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti l'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1995 e modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22/1995, dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 9/1996 e dall'art. 49 della legge regionale n. 13/1998, nonche' l'art. 22 della legge regionale n. 1/2000, con cui l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i comuni, le province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento di impianti di immobili di loro proprieta' alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto l'art. 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dalla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, art. 22, comma 2, che, nell'ambito delle finalita' previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 8/1995 come successivamente sostituito e modificato, autorizza un limite decennale di L. 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani; Visto l'art. 2, comma 41, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che sopprime il limite di spesa decennale, con decorrenza dall'anno 2000, precedentemente autorizzato dall'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 4/1999 e nel contempo autorizza due limiti di spesa decennali, di L. 2.000 milioni, uno con decorrenza dall'anno 2001, l'altro con decorrenza dall'anno 2002, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani, a carico dell'unita' previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000/2002, con riferimento al capitolo 1624 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, approvato con legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3; Vista la deliberazione n. 998 del 14 aprile 2000, registrata dalla Corte dei conti in data 6 giugno 2000, con cui la giunta regionale ha determinato in via preventiva le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento; Considerato che la deliberazione sopra citata detta criteri di carattere generale e demanda alle Direzioni regionali interessate, l'esecuzione per la parte di loro competenza; Ritenuto pertanto necessario, per quanto concerne l'esecuzione della parte di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali, definire le priorita' ed i criteri specifici da applicare per la determinazione dei contributi di cui sopra nonche' le modalita' di presentazione delle relative domande; Considerato che il termine della presentazione delle istanze, fissato originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e' stato prorogato dall'art. 22, commi 1 e 3, della legge regionale n. 1 del 2000, al 15 dicembre e differito al 31 dicembre 1999 per le istanze relative al solo anno 1999; Rilevato che gli enti interessati, pur non potendo dare concreta attuazione ad una norma di legge (legge regionale n. 1/2000) promulgata in data posteriore a quella ultima indicata quale termine per la presentazione delle istanze per accedere al beneficio previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 1, comma 27, hanno comunque presentato istanza entro il termine fissato dalla suddetta legge regionale n. 1/2000; Ritenuto pertanto di dover ammettere e con diritto di priorita' le istanze di cui sopra, pervenute entro il 31 dicembre 1999, purche' conformi ai criteri definiti con le deliberazioni della giunta regionale 24 giugno 1999, n. 2057 e 6 agosto 1999, n. 2534, anche se la durata del mutuo contratto e' superiore a quella determinata dalla recente deliberazione n. 998/2000 della giunta regionale, sopra richiamata; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia; Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' espresso favorevolmente sul testo proposto, nella seduta del 27 luglio 2000; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2244 del 27 luglio 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 agosto 2000 CIANI Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 26 settembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 36