(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visti l'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come
sostituito  dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1995 e modificato
dall'art.  6  della legge regionale n. 22/1995, dall'art. 7, comma 9,
della  legge regionale n. 9/1996 e dall'art. 49 della legge regionale
n.  13/1998,  nonche'  l'art. 22 della legge regionale n. 1/2000, con
cui  l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a comuni,
province   e  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,
contributi  pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a
totale  o  parziale  sollievo  degli  oneri  in  linea capitale e per
interessi,  relativi  all'ammortamento  dei  mutui  che  i comuni, le
province  e  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza
stipulano  per  finanziare  l'esecuzione  di  opere di adeguamento di
impianti di immobili di loro proprieta' alle prescrizioni di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46;
    Visto  l'art. 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999,
n.  4,  come modificato dalla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1,
art. 22, comma 2, che, nell'ambito delle finalita' previste dall'art.
5,  comma  1, della legge n. 8/1995 come successivamente sostituito e
modificato,  autorizza un limite decennale di L. 2.000 milioni annui,
a  decorrere  dall'anno  2000,  relativamente  all'adeguamento  degli
impianti  di  edifici  scolastici  siti  in  qualsiasi  comune  della
Regione,  e  degli  impianti  natatori  siti  nei  comuni  dichiarati
interamente montani;
    Visto l'art. 2, comma 41, della legge regionale 22 febbraio 2000,
n.  2,  che  sopprime  il  limite  di spesa decennale, con decorrenza
dall'anno  2000,  precedentemente  autorizzato dall'art. 1, comma 27,
della  legge  regionale n. 4/1999 e nel contempo autorizza due limiti
di spesa decennali, di L. 2.000 milioni, uno con decorrenza dall'anno
2001,   l'altro   con   decorrenza   dall'anno   2002,  relativamente
all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti
natatori  siti  nei  comuni  dichiarati interamente montani, a carico
dell'unita' previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per gli anni 2000/2002, con
riferimento  al  capitolo  1624  del  documento  tecnico  allegato al
bilancio medesimo, approvato con legge regionale 23 febbraio 2000, n.
3;
    Vista  la  deliberazione  n.  998  del 14 aprile 2000, registrata
dalla  Corte  dei  conti  in  data  6  giugno 2000, con cui la giunta
regionale  ha determinato in via preventiva le condizioni relative ai
mutui  da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo
degli oneri di ammortamento;
    Considerato  che  la  deliberazione sopra citata detta criteri di
carattere  generale  e  demanda alle Direzioni regionali interessate,
l'esecuzione per la parte di loro competenza;
    Ritenuto  pertanto  necessario,  per quanto concerne l'esecuzione
della  parte di competenza della Direzione regionale per le autonomie
locali, definire le priorita' ed i criteri specifici da applicare per
la determinazione dei contributi di cui sopra nonche' le modalita' di
presentazione delle relative domande;
    Considerato  che  il  termine  della presentazione delle istanze,
fissato  originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento,
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1, della legge regionale 14 febbraio
1995, n. 8, e' stato prorogato dall'art. 22, commi 1 e 3, della legge
regionale  n.  1  del 2000, al 15 dicembre e differito al 31 dicembre
1999 per le istanze relative al solo anno 1999;
    Rilevato  che gli enti interessati, pur non potendo dare concreta
attuazione  ad  una  norma  di  legge  (legge  regionale  n.  1/2000)
promulgata  in data posteriore a quella ultima indicata quale termine
per la presentazione delle istanze per accedere al beneficio previsto
dalla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 1, comma 27, hanno
comunque  presentato  istanza entro il termine fissato dalla suddetta
legge regionale n. 1/2000;
    Ritenuto  pertanto  di dover ammettere e con diritto di priorita'
le istanze di cui sopra, pervenute entro il 31 dicembre 1999, purche'
conformi  ai  criteri  definiti  con  le  deliberazioni  della giunta
regionale  24 giugno 1999, n. 2057 e 6 agosto 1999, n. 2534, anche se
la durata del mutuo contratto e' superiore a quella determinata dalla
recente  deliberazione  n.  998/2000  della  giunta  regionale, sopra
richiamata;
    Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Sentito  il  competente  Comitato  dipartimentale  per gli affari
istituzionali,  che si e' espresso favorevolmente sul testo proposto,
nella seduta del 27 luglio 2000;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2244 del 27
luglio 2000;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "Regolamento per la determinazione dei criteri
per  la  concessione  dei contributi pluriennali a comuni, province e
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza a sollievo degli
oneri  di  ammortamento  per  l'adeguamento degli impianti di edifici
scolastici  siti  in  qualsiasi comune della Regione e degli impianti
natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di
sicurezza  di  cui  alla  legge  5  marzo  1990, n. 46, come previsto
dall'art.  5,  della  legge  regionale  14  febbraio  1995,  n.  8, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni",  nel  testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  verra'  quindi  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 agosto 2000
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 26 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 36